News

CASE IN LEGNO: QUALI AUTORIZZAZIONI SERVONO PER COSTRUIRE

Il legno è un materiale naturale, che crea ambienti accoglienti e confortevoli che spesso vengono percepiti con occhi diversi: evoca in modo naturale un’armonia con l’ambiente e il territorio che gli edifici in muratura non possiedono.

Nella stragrande maggioranza dei casi queste sensazioni corrispondono alla verità, ma dal punto di vista normativo non esistono differenze. Per costruire una Casa di Legno occorrono esattamente le stesse autorizzazioni richieste per l’edificazione di una casa in mattoni o in cemento, Permesso di Costruire compreso. Questo perché la longevità della casa in legno è in tutto e per tutto equiparabile a quella di un edificio realizzato con i materiali edilizi tradizionali.

Il documento principale, quando si parla di edificare una casa, è il Permesso di Costruire, rilasciato dal Comune sul territorio del quale è prevista la costruzione del nuovo edificio. Il Permesso è direttamente collegato ad una caratteristica fondamentale della futura casa: la sua inamovibilità e la non temporaneità della costruzione. Le Case di Legno devono sottostare alle medesime autorizzazioni previste per gli edifici in cemento o muratura. Il Permesso di Costruire è sostituito dalla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) solamente nel caso di interventi edilizi di entità minore, come ad esempio piccole opere di ristrutturazione, manutenzione o restauro.

Anche nell’eventualità in cui la Casa di Legno sia edificata in aree sottoposte a vincoli particolari (paesaggistico, naturalistico o storico) essa deve sottostare alle medesime autorizzazioni delle case tradizionali.

Va dunque sfatato il mito che vorrebbe un minor rigore autorizzativo in relazione alle costruzioni in legno.

Essere in possesso di un terreno edificabile non vorrà dire avere assoluta sicurezza di ottenere una concezione edilizia: bisognerà rivolgersi a figure professionali, ossia i tecnici abilitati quali geometri, architetti ed ingegneri, che si occuperanno della presentazione del progetto opportunamente sviluppato a partire dall’indagine geologica del sito.

Sarà infine il Comune, dopo aver valutato la documentazione tecnica presentata, a decidere se rilasciare o meno il permesso di costruzione. Vi ricordiamo che la regolamentazione relativa proprio ai requisiti da soddisfare per ottenere tali tipi di permessi varia da un territorio all’altro e proprio per questo non è possibile redigere un decalogo univoco in materia di concessione edilizia.

Possiamo dunque chiarire che i soli casi in cui la legge italiana consente la realizzazione o installazione di abitazioni (in legno o altro materiale) senza richiedere il permesso di costruire, si hanno quando tali abitazioni sono destinate a soddisfare esigenze meramente temporanee (come stabilito dall’art. 3 del Testo Unico sull’Edilizia, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

Qualsiasi casa in legno viene poggiata su un’apposita platea in cemento armato, che ne garantisce la stabilità e la durevolezza nel tempo.

Come si vede, cambia il materiale utilizzato, ma non la sostanza: una casa in legno è una costruzione destinata a soddisfare per lungo tempo l’esigenza abitativa del proprietario, esattamente come accade per gli edifici in cemento armato.

Procedere alla costruzione anche se si è sprovvisti di permessi si configura come un vero e proprio reato.

L’abuso edilizio prevede la punibilità sia da un punto di vista penale che amministrativo attraverso due diverse sanzioni:

  • Ammenda e/o reclusione penale: passibile di prescrizione;
  • Sanzioni amministrative pecuniarie e non: provvedimento di demolizione, riduzione in pristino, confisca, acquisizione gratuita al patrimonio dell’amministrazione competente, non passibile di prescrizione.